Indicazioni operative sul nuovo decreto interministeriale attrezzature per l'attività di estetica

Il Decreto, firmato dal ministro Fazio l’11 maggio 2011 e pubblicato  il  15  giugno  2011  sul  sito  del  Ministero  dello Sviluppo  Economico,  ad  oggi  non  e’  ancora  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (G.U.)

Il  Decreto  non  prevede  un  regime  transitorio  e  pertanto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.


Tutte  le  apparecchiature,  utilizzate  per  le  attivita’ estetiche,  dovranno  rispettare  le  specifiche  indicazioni riportate nelle 24 schede tecniche allegate al Decreto.

Apparecchiature abbronzanti
Le  apparecchiature abbronzanti  dovranno avere un’emissione massima di irradianza di 0,3W/mq.
Il produttore (e solo lui) puo’ rilasciare le certificazioni delle apparecchiature, ma cio’ che conta in realta’ non e’ la certificazione  delle  apparecchiature,  (che  e’  data  perscontato),  ma  un  certificato  di  irradianza  rilasciato  dallo stesso produttore oppure da aziende qualificate del settore, che certifichi il rispetto dei nuovi limiti di legge portati
dal  Decreto,  dopo  aver  rilevato  le  dovute  misurazioni  con strumento idoneo a tale scopo.


E’ essenziale chiarire come, al di la’ delle certificazioni del   produttore,   gli   organi   compententi   (ASL/ARPA), verificheranno  che  l’emissione  delle  apparecchiature  non superi  il  nuovo  limite  e  tale  circostanza  sia  stata certificata  dal  produttore,  ovvero  da  personale  o  azienda qualificata del settore.


Il   Decreto   prevede   l’obbligo   “rafforzato”   della comunicazione   agli   utenti   e’   pertanto   assolutamente
consigliato far compilare ad ogni cliente l’apposito “CONSENSO INFORMATO”, prima di sottoporsi a trattamenti abbronzanti.


Cavitazione
Il  Decreto  non  prevede  gli  strumenti  per  la  cavitazione ultrasonica. Sono ammessi esclusivamente gli apparecchi simili
ai vecchi ultrasuoni ad alta frequenza che sono legittimi rientranti  nei  limiti  di  cui  alla  scheda  tecnica  n.  2/A, allegata al Decreto.


Luce pulsata
Il  Decreto  non  prevede  una  scheda  tecnica  apposita, l’utilizzo  di  tale  tecnica  e’  legittima  se  effettuata  con apparecchiature  rientranti  nella  scheda  tecnica  n.  13, allegata  al  Decreto,  ovvero  apparecchi  per  i  trattamenti  di calore  parziale,  attraverso  radio  frequenza  resistiva  e capacitiva.


Sintesi
A far data dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, le uniche apparecchiature  legittimamente  utilizzabili,  saranno  quelle rientranti nell’elenco allegato al Decreto, sulla base delle specifiche tecniche indicate nelle schede tecnico-informative. Altre  o  diverse  apparecchiature,  oppure  le  stesse  che  con limiti  di  emissione  differenti  da  quanto  stabilito  nelle schede tecniche, saranno vietate per le attivita’ estetiche. Cio’  che  non  e’  compreso  nell’elenco,  con  le  relative specifiche tecniche, e’ vietato

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