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Articoli informativi

Nuovo codice UV

Più trasparenza nella classificazione di lampade e apparecchiature abbronzanti.

La variante A2 (EN 60335-2-27/A2) prevede al
par. 1 7.1 la marcatura delle apparecchiature con
lampade UV fluorescenti per abbronzarsi con il
codice equivalenza UV.
La Variante A2 e quindi la marcatura anzidetta
diventano vincolati dal 10/2011.
Fonte CEI (comitato Elettrotecnico Italiano)

La vera qualità di questa classificazione è il concetto di equivalenza che introduce. Le apparecchiature UV dovranno infatti riportare sul manuale d'uso, la gamma codice di equivalenza delle lampade a fluorescenza, dovranno cioè indicare uno spettro di equivalenza precisa e solo i tubi il cui codice UV rientra nel range indicato, indipendentemente dalla marca, potranno essere impiegati su quella specifica apparecchiatura. Questo significa che gli acquirenti  (installatori, distributori e/o gestori di centri di assistenza) potranno scegliere, in caso di sostituzione, quale componente montare, in virtù di un'equivalenza dichiarata, che garantisce la conformità dal punto di vista tecnico.

Scompare in questo modo il concetto di originalità e compare il concetto di attinenza delle caratteristiche tecniche del componente, indipendentemente dal marchio.

Il valore X della nuova lampada può essere uguale o inferiore al valore indicato sulla lampada originale, fino a un massimo di 25%. Il valore Y non si può discostare di più del 15% per eccesso o per difetto, dal valore della lampada montata in origine.

Tutto ciò ribadisce il concetto da sempre obligatorio che in fase di sostituzione delle lampade è indispensabile mantenere le caratteristiche tecniche indicate sul manuale d'istruzione del solarium, e che sono le caratteristiche tecniche cone le quali è stata fatta la certificazione CE.

Grazie a questo codice diventa molto semplice per il cliente decifrare il prodotto e controllare che la lampada rispetti le norme vigenti.

L'UV-CODE dovrebbe consentire una maggior trasparenza e univocità nella classificazione delle lampade a fluorescenza e delle apparecchiature, in tutto il mondo.


 

 

Chiarimento DM10 Solarium

- Tiziana Angelazzi (Responsabile Confartigianato Estetica)
- Anna Parpagiolla (Presidente Confartigianato Estetica )
- Danilo Garone (Responsabile Cna Benessere e Sanita’)
- Brigida Stomaci (Vice Presidente Cna Benessere e Sanita’ )
- Sandra Landoni (Confartigianato Estetica Lombardia)
- Agnese Latini (Confartigianato Estetica Marche)
- Pierluigi Marzocchi (Confartigianato Estetica Toscana)


Oggetto: Nuovo decreto Interministeriale nr. 110/2011 del 12 maggio 2011
Oggetto: Adeguamento apparecchiature elettromeccaniche di cui alla scheda tecnico-informativa n. 7 (solarium per abbronzatura)
Rif.: CONVEGNO SEMINARIO DEL 4 LUGLIO 2011 (Confartigianato Imprese)
Relatori: Avv. Claudio Venghi - consulente legale confartigianato Lombardia
Sandra Landoni - presidente Gruppo Regionale estetiche Confartigianato Lombardia


Con riferimento ai numerosi quesiti pervenuti circa l’attuazione delle modalita’ atte ad ottemperare agli obblighi previsti dalla
scheda tecnica n. 7 (SOLARIUM PER ABBRONZATURA, di cui al decreto interministeriale n. 110/2011) riportiamo a titolo di chiarimento
quanto indicato da Confartigianato imprese nel convegno del 4 luglio 2011.


Inparticolare riportiamo esattamente quanto indicato nella documentazione rilasciata a tutti i partecipanti al convegno:


- obblighi e responsabilita’: le normative che disciplinano l’attivita’ di estetica e il recente decreto attrezzature
- Avv. Claudio Venghi - Consulente legale confartigianato Lombardia.

Guida alla lettura del decreto:


“La novita’ piu’ rilevante, quanto a diffusione di utilizzo, riguarda le apparecchiature abbronzanti che dovranno avere
un’emissione massima di 0,3W/mq. A tale riguardo si forniscono le seguenti indicazioni: occorre verificare che l’apparecchiatura utilizzata rientri nella normativa dello 0,3W/mq, come stabilito della scheda n. 7 (allegato 3) e cio’ dopo eventuali modifiche tecniche quali ad es. cambio lampadine blu, lastre acrilico, filtri, ecc.
Il produttore e solo lui puo’ rilasciare una certificazione della macchina, ma cio’ che conta in realta’ non e’ la certificazione
della macchina, ma un certificato di irradianza rilasciato o dallo stesso produttore oppure da aziende qualificate del settore che
certifichi il rispetto dei nuovi limiti di legge portati dal Decreto, dopo aver rilevato le dovute misurazioni con strumento idoneo a tale scopo.
E’ bene infatti chiarire come, al di la’ della certificazione del produttore, gli organi competenti (ASL/ARPA) verificheranno che
l’emissione della macchina non superi il nuovo limite e che tale circostanza sia stata certificata dal produttore ovvero da personale
o aziende qualificate. L’eventuale modifica dell’apparecchiatura esistente in adeguamento ai nuovi limiti potra’ essere commissionata
certamente al produttore, cioe’ all’azienda che ha materialmente costruito il macchinario, oppure anche ad aziende specializzate del settore che siano in grado di garantire e certificare l’emissione dei nuovi limiti”.


Cogliamo l’occasione di questa comunicazione per ringraziare Confartigianato imprese che, con il sopracitato chiarimento ha
sostanzialmente contribuito a rafforzare quanto gia’ espresso in proposito dai legali dei ns.distributori, dai consulenti di GROLIER ITALIA, nonche’ dal CEI.

Certi di aver contribuito a far chiarezza su questo argomento
porgiamo distinti saluti.
 

Pubblicazione decreto interministeriale estetica

PUBBLICAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE ATTREZZATURE PER L’ATTIVITA’ DI ESTETICA


In data 15 luglio 2011, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.163, è stato pubblicato il decreto n.110 del 12 maggio 2011. L’entrata in vigore è stabilita per il 30 luglio 2011.
Di seguito link per accedere direttamente alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.163 del Ministero dello Svipuppo economico:

http://www.gazzettaufficiale.biz/atti/2011/20110163/011G0151.htm

Indicazioni operative sul nuovo decreto interministeriale attrezzature per l'attività di estetica

Il Decreto, firmato dal ministro Fazio l’11 maggio 2011 e pubblicato  il  15  giugno  2011  sul  sito  del  Ministero  dello Sviluppo  Economico,  ad  oggi  non  e’  ancora  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (G.U.)

Il  Decreto  non  prevede  un  regime  transitorio  e  pertanto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.


Tutte  le  apparecchiature,  utilizzate  per  le  attivita’ estetiche,  dovranno  rispettare  le  specifiche  indicazioni riportate nelle 24 schede tecniche allegate al Decreto.

Apparecchiature abbronzanti
Le  apparecchiature abbronzanti  dovranno avere un’emissione massima di irradianza di 0,3W/mq.
Il produttore (e solo lui) puo’ rilasciare le certificazioni delle apparecchiature, ma cio’ che conta in realta’ non e’ la certificazione  delle  apparecchiature,  (che  e’  data  perscontato),  ma  un  certificato  di  irradianza  rilasciato  dallo stesso produttore oppure da aziende qualificate del settore, che certifichi il rispetto dei nuovi limiti di legge portati
dal  Decreto,  dopo  aver  rilevato  le  dovute  misurazioni  con strumento idoneo a tale scopo.


E’ essenziale chiarire come, al di la’ delle certificazioni del   produttore,   gli   organi   compententi   (ASL/ARPA), verificheranno  che  l’emissione  delle  apparecchiature  non superi  il  nuovo  limite  e  tale  circostanza  sia  stata certificata  dal  produttore,  ovvero  da  personale  o  azienda qualificata del settore.


Il   Decreto   prevede   l’obbligo   “rafforzato”   della comunicazione   agli   utenti   e’   pertanto   assolutamente
consigliato far compilare ad ogni cliente l’apposito “CONSENSO INFORMATO”, prima di sottoporsi a trattamenti abbronzanti.


Cavitazione
Il  Decreto  non  prevede  gli  strumenti  per  la  cavitazione ultrasonica. Sono ammessi esclusivamente gli apparecchi simili
ai vecchi ultrasuoni ad alta frequenza che sono legittimi rientranti  nei  limiti  di  cui  alla  scheda  tecnica  n.  2/A, allegata al Decreto.


Luce pulsata
Il  Decreto  non  prevede  una  scheda  tecnica  apposita, l’utilizzo  di  tale  tecnica  e’  legittima  se  effettuata  con apparecchiature  rientranti  nella  scheda  tecnica  n.  13, allegata  al  Decreto,  ovvero  apparecchi  per  i  trattamenti  di calore  parziale,  attraverso  radio  frequenza  resistiva  e capacitiva.


Sintesi
A far data dall’entrata in vigore del nuovo Decreto, le uniche apparecchiature  legittimamente  utilizzabili,  saranno  quelle rientranti nell’elenco allegato al Decreto, sulla base delle specifiche tecniche indicate nelle schede tecnico-informative. Altre  o  diverse  apparecchiature,  oppure  le  stesse  che  con limiti  di  emissione  differenti  da  quanto  stabilito  nelle schede tecniche, saranno vietate per le attivita’ estetiche. Cio’  che  non  e’  compreso  nell’elenco,  con  le  relative specifiche tecniche, e’ vietato

Stretta sulle lampade abbronzanti in arrivo il divieto per i minori

Dopo i recenti divieti negli Stati Uniti e in Inghilterra, anche l'Italia interviene per limitare la tintarella artificiale con un decreto legislativo che vieta i raggi UV a chi ha meno di18 anni.
Anche l'Italia si prepara a disciplinare per legge il settore dei centri per la tintarella artificiale. Dopo Stati Uniti e Inghilterra, anche nel nostro paese arriverà presto il divieto delle lampade abbronzanti per i minori di 18 anni.

I lettini e i solarium con raggi ultravioletti utilizzati per dorare artificialmente il corpo dovranno possedere specifiche caratteristiche di sicurezza. Le nuove regole saranno contenute in una delle schede tecnico-informative allegate al regolamento predisposto dai ministeri della Salute e dello Sviluppo economico (che ha già firmato il provvedimento, mentre si attende la controfirma del ministro Ferruccio Fazio). Più che di regole, in realtà, si tratta di indicazioni, dal momento che il decreto non prevede sanzioni per chi non le rispetta.

Nel capitolo su «modalità di esercizio e di applicazione» vengono indicati una serie di divieti. L’irradiazione di raggi ultravioletti non potrà essere somministrata, oltre che ai minorenni, a donne in stato di gravidanza, a persone che soffrono o hanno sofferto di neoplasie acute e a persone che non si abbronzano o che si scottano facilmente al sole.

Il decreto è rivolto ai centri estetici (è infatti il regolamento attuativo della legge 1/90, atteso da ben 21 anni) ed elenca, tra l’altro, le attrezzature che possono essere adoperate nei centri. Banditi gli apparecchi anti cellulite (tecnica della cavitazione 1) e per il foto ringiovanimento a luce pulsata, mentre sono ammessi luce pulsata e laser per la depilazione.

Di tutte queste precauzioni e indicazioni, allo stato attuale, difficilmente si fa menzione nei centri solari o estetici, in palestre e beauty farm. Lo dimostra una recente inchiesta di Altroconsumo, che ha visitato "anonimamente" 50 centri abbronzanti in 8 grandi città italiane (Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Palermo, Torino, Venezia), con l'aiuto di giovani collaboratrici rigorosamente non abbronzate e di carnagione chiara.

Le finte "clienti" hanno verificato il comportamento, le informazioni e i consigli forniti dal personale che lavorava nei solarium, e il risultato non è stato positivo: pochissimi chiedono alla cliente se sta assumendo farmaci, se prende la pillola, se utilizza cosmetici; quasi nessuno si informa sul grado di sensibilità della pelle al sole, solo la metà fornisce gli occhialini indispensabili per proteggere gli occhi dai raggi, troppo pochi sconsigliano l’uso delle lampade ai minori.

Articolo La Repubblica 6 Maggio 2011
http://www.sun-service.org/files/Artrep18anni.pdf