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Articoli informativi

Il Ministro Fazio oggi ha firmato il decreto definitivo per le apparecchiature dell’estetista

Punto Estetico Rimini 11 maggio 2011 - Dopo 21 anni oggi il ministro Fazio ha posto l’ultima firma sul decreto interministeriale che approva definitivamente le schede tecniche per le apparecchiature dell’estetista art. 10 legge 4 gennaio 1990 n.1.

Finalmente con questo decreto gli estetisti e i loro clienti sapranno quali apparecchiature sono consentite nei centri estetici e soprattutto si sapranno le caratteristiche tecniche, i modi di applicazione e cautele d’uso.
Quindi no a cavitazione e no a foto ringiovanimento.
Si a ultrasuoni ad alta frequenza, si a laser per epilazione si a luce pulsata per epilazione si all'elettrodepilatore ad ago, oltre a molte altre apparecchiature.
La notizia più risonante è che ci saranno dei divieti molto importanti per le lampade abbronzanti e precisamente:
Prima del trattamento, il soggetto deve essere informato sugli effetti nocivi dell’esposizione a raggi UV.
Dovranno inoltre, allo stesso scopo, essere esposti appositi cartelli in maniera ben visibile, nelle immediate vicinanze delle apparecchiature, nei quali siano fornite precise indicazioni relative al rischio di effetti nocivi per la salute degli utilizzatori, e che ne è sconsigliata l'utilizzazione, in particolare a coloro che appartengono alle seguenti categorie:
• Soggetti con un elevato numero di nevi (> 25).
• Soggetti che tendono a produrre lentiggini.
• Individui con una storia personale di frequenti ustioni solari in età infantile e nell'adolescenza.
• Persone che assumono farmaci. In questo caso, si dovrebbe chiedere il parere del medico curante per
appurare se essi possano aumentare la propria fotosensibilità agli UV.
Queste indicazioni vanno chiaramente esposte insieme alle seguenti raccomandazioni:
• Non si espongano soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente alla esposizione naturale al sole (fototipo I e II)
• Non esporsi al sole per 48 ore dopo una seduta abbronzante
• Indossare gli occhialetti protettivi
• Non si espongano soggetti con la pelle danneggiata dal sole.
• Non si espongano persone che soffrono di eritema solare
• Non si espongano persone che soffrono o che hanno in precedenza sofferto di neoplasia cutanea o che hanno
una familiarità per neoplasie cutanee
L’uso di apparecchiature che emettano anche UV-B richiede particolari precauzioni d’uso e la valutazione della dose cumulativa a cui il soggetto è stato esposto
L’utente deve essere fornito di una scheda personale che riporti la dose assorbita sia di UV-A sia degli eventuali UV-B.
Non utilizzare in soggetti con patologie dermatologiche che possono essere aggravate dall’esposizione ad UV.
Togliersi le eventuali lenti a contatto prima di sottoporsi al trattamento.
Come per qualsiasi altro apparecchio elettrico, usare estrema prudenza con l’acqua.
Non utilizzare mai l’apparecchio in un ambiente molto umido.
Non far mai arrossare la pelle.
E’ proibito l’utilizzo delle apparecchiature abbronzanti a:
- minori di 18 anni
- donne in stato di gravidanza
- soggetti che soffrono o hanno sofferto di neoplasie della cute
- soggetti che non si abbronzano o che si scottano facilmente all’esposizione al sole.
L’utilizzo delle apparecchiature è esclusivo per fini estetici e non terapeutici. Non devono essere pertanto vantati effetti
benefici.
L’irradianza efficace eritemale degli apparecchi non deve essere superiore a 0,3 W/m2.
Questo è il primo grande passo vero la professionalizzazione dell'estetista, difattti, prima di far sottoporre ad una semplice lampada abbronzante il suo cliente, deve riconoscerne la pelle con un'anamnesi accurata e attenta.
Questo vuol dire che l'estetista è una vera professionista e non più un'artigiana.

Comunicato Stampa:
http://www.sun-service.org/files/Comunicato%20stampa%20decreto%20apparecchiature%202011.pdf

Scarica il decreto completo:
http://www.sun-service.org/files/decreto_completo.pdf

Nuovi limiti di emissioni per solarium di qualsiasi marca

Quali apparecchiature possono essere utilizzate nei centri di estetica? Queste ed altre disposizioni sono state recentemente regolamentante da un nuovo Decreto ministeriale e non decreto legge* come letto in alcune lettere di altre aziende firmato l’11 Maggio che limita anche l’utilizzo di apparecchiature abbronzanti per un’emissione massima di 0.3 W /mq.
Non lasciatevi prendere dal panico e non fate spese assurde e azzardate lasciandovi influenzare dai produttori.
E' vero che solo il produttore può rilasciare una certificazione della macchina, ma quello che conta non è la certificazione della macchina, ma bensì un certificato di irradianza rilasciato da aziende qualificate del settore che certifichi dopo avere rilevato le dovute misurazioni con strumento idoneo a tale scopo che la vostra apparecchiatura rientri nella normativa dello 0,3W/mq anche dopo opportune modifiche tecniche come: Cambio lampadine o tubi, lastre acriliche,filtri BLU e alimentatori.

In sostanza alle USL/ARPA competenti interessa solo che l' emissione delle vostre macchine non superi lo 0,3W/mq e che sia stata certificata con gli strumenti idonei a tale verifica da personale qualificato del settore.

Se siete interessati ad un contatto per questo tipo di controllo e consulenza potete scrivere all’indirizzo info@sun-service.org o contattarmi personalmente a questo numero di cellulare Giovanni Zambetta 3385233332.

*Vi rimando a questo articolo sulla differenza tra un Decreto ministeriale e un decreto legge:
http://www.sun-service.org/files/differenza_tra_decreto.pdf

Occhialini di protezione UV

Durante l'esposizione in un solarium posso tenere le lenti a contatto ed è veramente cosi importante indossare occhiali di protezione?

Per poter proteggere la pelle intorno agli occhi, particolarmente sensibile, è importante indossare durante l'esposizione degli occhiali di protezione che non fanno passare i raggi UV.
Potrete chiedere gli occhiali di protezione al personale del Centro abbronzatura.
Soggetti che hanno subito un'operazione agli occhi devono assolutamente indossare degli occhiali di protezione.

Se si tengono gli occhi chiusi e si indossano occhiali di protezione, i raggi UV non possono penetrare nell'occhio o nel cristallino. Il calore presente nel solarium può però provocare una leggere secchezza agli occhi. I portatori di lenti a contatto devono pertanto utilizzare un collirio raccomandato dall'oculista.

Differenza tra UVA e UVB

Qual è la differenza tra UV-A e UV-B?

Anche piccole quantità di UV-B stimolano la produzione di melanociti. Di conseguenza si formano più cellule che producono pigmenti. UV-A e l'ossigeno presente nel sangue fanno si che questi corpuscoli pigmentati si iscuriscano. Grazie a questo processo si ottiene un'abbronzatura duratura ed un'importante protezione alle radiazioni.

Noleggio solarium

In un momento economico come questo, rinnovarsi ed offrire ai propri clienti i servizi di apparecchiature nuove e performanti è vitale per gli imprenditori che si occupano di estetica. Il vecchio, il poco affidabile, non paga e rischia di far spostare i propri clienti a centri vicini, più attenti e intraprendenti.

Alle offerte e alle promozioni commerciali, le aziende di settore hanno recentemente cominciato ad affiancare ammiccanti formule di NOLEGGIO.

Attenzione però, poiché e sempre bene analizzare attentamente queste proposte.
Generalmente i noleggi offerti ai centri di estetica sono di due tipi.

Noleggio di tipo finanziario (Locazione finanziaria)
Fissato in 36,48 mesi con importo fisso calcolato sul valore del bene. La locazione è realizzabile solamente con apparecchiature nuove. La rata di locazione, per il centro abbronzatura od estetico è un costo certo

Noleggio Materiale
Durata breve, di solito dai 6 mesi ad 1 anno con importo in percentuale sul incasso.Solitamente il noleggio è realizzato con solarium usati. La rata varia in proporzione al numero di sedute realizzate durante il mese dal solarium

Posto che si possa usufruire dello stesso modello di solarium per l’una e l’altra formula di noleggio (cosa assai difficile), la convenienza ad orientarsi all’una o all’altra formula di noleggio dipende dal numero di sedute che sono realizzate all’interno del centro.

Supponiamo che:

Noleggio materiale:
- Il noleggio (a consumo) preveda un valore di 0,50 € a minuto a favore del proprietario del solarium ( non del centro dove lavora )

Facendo 1,9€ seduta da 12 minuti, l’incasso mensile del centro sarebbe di

19€ x 21(giorni) = 399€

il costo del Noleggio materiale sarebbe:

1,9€ X12(minuti)=22,8€

22,8€ X21(giorni)=478 (minuti lavorati in un mese)

478X0,50 = 239 € (costo del noleggio mensile)

Il titolare del centro ricaverebbe

399€-239€ = 160€

Noleggio Finanziario:
La locazione per 36 mesi preveda una rata mensile da 400,00€
400€/21(giorni) = 19€ (al giorno)

19/10(minuti) =1,9€
Il titolare del centro non avrebbe ricavi

Con circa due sedute al giorno è più conveniente il Noleggio Materiale.

Ipotizziamo lo stesso calcolo con 6 sedute al giorno:

Noleggio finanziario:
Incasso = 6X10€ = 60€ (incasso giornaliero)
60€X21 = 1260€ (incasso mensile)
Ricavo 1260€-400€ = 860€

Noleggio Materiale:
6×12 (minuti) = 72 minuti al giorno
72×21(giorni) = 1512 minuti al mese

1512X0,50 = 756 (costo del noleggio)

Ricavo: 1260€-756€ = 504€

Come si evidenzia sopra nel nostro esempio, oltre 5 sedute al giorno, il noleggio materiale è molto più costoso di quello a rata fissa (locazione finanziaria)

La Sun&Service.org a scelto in collaborazione con la finanziaria di appoggiare il noleggio a lungo termine con canone mensile fisso in 36 mesi.
http://www.sun-service.org/files/noleggio_renting.pdf